L’usura bancaria scatta al momento della contabilizzazione degli interessi. La concreta corresponsione degli interessi può anche consistere nell’emissione di un titolo di credito, situazione del tutto assimilabile a quella della contabilizzazione della banca, a proprio favore, della voce passiva degli interessi.
E’ quanto emerge dalla sentenza n. 45642 della Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, depositata il 17 novembre 2015.
Il caso
Il Tribunale, nell’ambito di procedimento penale per i reati di usura aggravata, confermava i decreti di sequestro preventivo, verso la banca, emessi dal Giudice per le indagini preliminari per contabilizzazione di interessi passivi oltre soglia. Secondo la tesi difensiva della banca, ricorrente in Cassazione, il sequestro potrebbe essere disposto solo nel caso in cui il debitore abbia effettivamente rimborsato il capitale erogatogli e corrisposto sia gli interessi legittimi che quelli oltre soglia.
La decisione
Di tutt’altro avviso la Corte di Cassazione, la quale parte da una premessa: è vero che, sebbene il reato di usura possa ritenersi consumato anche con la sola pattuizione degli interessi oltre soglia, pur tuttavia, per integrarsi il “profitto” è necessario il conseguimento di un profitto patrimoniale da parte dell’autore del fatto: “in tema di usura, il profitto confiscabile, ex art. 644 c.p., coincide con gli interessi usurari concretamente corrisposti …” (Cass. Sez. 6 sent. n. 45090 del 02/10/2014).
E’ altrettanto vero, tuttavia, che il principio appena citato deve essere completato con quanto emerge dalla menzionata sentenza e riassunto nella relativa massima secondo la quale nel concetto di “interessi usurari concretamente corrisposti” debbono essere intesi anche quelli “eventualmente corrisposti anche mediante la consegna di titoli di credito, irrilevante essendo, invece, che questi ultimi siano stati utilizzati o riscossi, posto che tali documenti, per la loro autonomia rispetto ai diritti incorporati, possono essere comunque oggetto di misura ablatoria”.
Ebbene, trasponendo tale principio nei rapporti banca-correntista, la banca è in condizione di apprendere le somme che confluiscono sul conto corrente che andranno così a ridurre il proprio credito.
In sostanza, la “concreta corresponsione” degli interessi può anche consistere nell’emissione di un titolo di credito a favore del supposto usuraio ed indipendentemente dal fatto che detto titolo sia stato poi utilizzato o posto all’incasso; tale situazione è del tutto assimilabile a quella del rapporto tra correntista ed istituto bancario laddove, attraverso la stipulazione del relativo contratto, la banca finisce per contabilizzare a proprio favore la voce passiva degli interessi (nella specie usurari) a carico del cliente il quale si vede corrispondentemente ridurre il proprio saldo attivo, così, di fatto, essendo già posto nella condizione di poter disporre esclusivamente del saldo del proprio conto corrente decurtato degli interessi stessi.
Fonte: Altalex
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