8Il calcolo dell’usura si può fare attraverso il controllo dell’interesse reale applicando il valore del TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) che viene rilevato con cadenza trimestrale dalla Banca d’Italia per conto del Ministero delle Economie e delle Finanze. Per controllare se il tasso di interesse è o meno usuraio bisogna considerare il TEGM aumentato di un 25% a cui bisogna aggiungere un margine di ulteriori 4 punti percentuali.
Inoltre la Cassazione ha chiarito che si rientra nella fattispecie del reato di usura anche quando il tasso di mora, le penali e le varie spese tutte insieme superano il tasso soglia stabilito dalla legge.
La Cassazione, in merito alle denunce di usura bancaria, con la sentenza sopraddetta la 8/23 ottobre 2015 n. 42764 che si può definire rivoluzionaria, ha però precisato che il GUP (Giudice dell’Udienza Preliminare) non può assolvere gli imputati per “mancanza del dolo”, perché esprimerebbe così un giudizio prognostico sull’innocenza dell’imputato, non di sua competenza.
Il GUP, per la suprema Corte quando gli elementi acquisiti in sede istruttoria risultino insufficienti o contradditori, deve emettere il non luogo a procedere solo se i predetti elementi risultino comunque inidonei a sostenere l’accusa; ai sensi dell’art. 425 comma 3 c.p.p. il GUP “deve valutare solo sotto il profilo processuale … non potendo procedere a valutazioni di merito del materiale probatorio … essendogli inibito il proscioglimento in tutti i casi in cui le fonti di prova si prestino a soluzioni alternative aperte o comunque ad essere diversamente valutate”.
Ad oggi sono numerosi i procedimenti penali per il reato di usura nei confronti delle banche, anche se molti di questi sono stati archiviati con la motivazione che i responsabili dei tassi e degli oneri a carico dei clienti nelle banche seguivano le “Istruzioni della Banca d’Italia” sul calcolo del TEG (Tasso Effettivo Globale) nonostante le persone offese o le procure, con l’ausilio di perizie, dimostrassero che c’era stato un superamento del tasso soglia oltre il quale un prestito diventa usurario ai sensi della legge 108 del 96.
L’archiviazione avveniva perché, come detto, sarebbe mancato l’elemento psicologico del reato, cioè il dolo. In questo modo i banchieri e i dirigenti bancari, non erano ritenuti colpevoli del delitto di usura. Grazie alla sentenza di cui sopra invece sarà più facile dimostrare l’esistenza di tassi usurari e la concretizzazione del reato.
Fonte: assodigitale.it